Attestato prestazione energetica (APE)
L’ A.P.E. è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’ abitazione o di un appartamento. E’ uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell’ acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e chiarire sul reale valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l’ Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
Quando va fatta la certificazione?
È obbligatorio fare l’attestato energetico nei seguenti casi:
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
Inoltre l’APE è tra i documenti utili ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio e uno strumento per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi .
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc .
La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi è valido 10 anni.
Casi di esclusione dell’APE
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26/06/2015
- Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
- Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione.
- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
- Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
- I ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
- I fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.